Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha rinviato alle camere il cosiddetto Ddl Lavoro. "Questa configurazione marcatamente eterogenea dell'atto normativo - scrive Napolitano - è resa ancora più evidente da una sia pur sintetica e parziale elencazione delle principali materie oggetto di diciplina". Queste le numerose materie: revisione della normativa in tema di lavori usuranti, riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, regolamentazione della Commissione per la vigilanza sul doping e la tutela della salute nelle attività sportive, misure contro il lavoro sommerso, disposizioni riguardanti i medici e professionisti sanitari extracomunitari, permessi per l'assistenza ai portatori di handicap, ispezioni nei luoghi di lavoro, indicatori di situazione economica equivalente, indennizzi per aziende in crisi, numerosi aspetti della disciplina del pubblico impiego, nonché una ampia riforma del codice di procedura civile per quanto attiene alle disposizioni in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro.
"Ho già avuto altre occasioni di sottolineare - continua il Presidente - gli effetti negativi di questo modo di legiferare sulla conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni, sulla organicità del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto; nonché sullo stesso svolgimento del procedimento legislativo, per la impossibilità di coinvolgere a pieno titolo nella fase istruttoria tutte le Commissioni parlamentari competenti per ciascuna delle materie interessate".
In considerazione della "particolare problematicità di alcune disposizioni che disciplinano temi di indubbia delicatezza sul piano sociale, attinenti alla tutela del diritto alla salute e di altri diritti dei lavoratori" il Presidente della Repubblica ha rinviato il testo alle Camere per una nuova deliberazione.
Gli articoli che destano maggiore preoccupazione sono il 31 e il 20 rispettivamente relativi all'introduzione dell'arbitrato nelle controversie di lavoro e al "lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili" ma anche per "il lavoro a bordo del naviglio di Stato, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito".
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