giovedì 13 gennaio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE BOCCIA IN PARTE IL LEGITTIMO IMPEDIMENTO, SARANNO I GIUDICI A DECIDERE



Questo, il comunicato della Corte Costituzionale:
"La Corte costituzionale, giudicando delle questioni di legittimità costituzionale relative alla legge n. 51 del 2010, in materia di impedimento a comparire in udienza del presidente del Consiglio dei ministri, ha deciso quanto segue:
  • E' illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 138 della Costituzione, l'art. 1, comma 4, relativo all'ipoteri si impedimento continuativo e attestato dalla presidenza del Consiglio dei ministri;
  • E' illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 138 della Costituzione, l'art. 1, comma 3, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, a norma dell'art. 420-ter, comma 1, del codice di procedura penale;
  • Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 1, comma 1, in quanto tale disposizione venga interpretata in conformità con l'art. 420-ter, comma 1, del codice di procedura penale;
  • Sono inammissibili le ulteriori questioni di legittimità costituzionale, relative alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 5 e 4 e dell'art. 2".
Da quanto riportato nel sito dell'ANSA, in cui si legge testualmente "apprende l'ANSA da fonte qualificata", questo sarebbe il testo del comunicato con cui la Corte costituzionale avrebbe bocciato parzialmente ed in parte interpretato alcuni articoli del cosiddetto "legittimo impedimento".
Nel dettaglio, dunque, la Consulta avrebbe bocciato: la certificazione che la stessa presidenza del Consiglio avrebbe dovuto presentare sull'impedimento e l'obbligo per il giudice, in caso di presentazione di tale certificazione, di rinviare l'udienza fino a sei mesi affidando, invece, allo stesso giudice la valutazione sull'impedimento. Ha bocciato, insomma, il comma 4 dell'art. 1 per "irragionevole sproporzione tra diritto di difesa ed esigenze di giurisdizione". Tale comma avrebbe previsto testualmente: "Ove la presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi".
Del comma 1 dello stesso art. la Consulta avrebbe dato, invece, una interpretazione conforme alla Costituzione prevedendo che sono oggetto di legittimo impedimento le "relative attività preparatorie e consequenziali, nonché ogni attività comunque coessenziali alle funzioni di governo".


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