giovedì 30 dicembre 2010

DDL GELMINI SULL'UNIVERSITA' E' LEGGE, NAPOLITANO FIRMA CON RILIEVI...


"Promulgo la legge, ai sensi dell'art. 87 della Costituzione, non avendo ravvisato nel testo motivi evidenti e gravi per chiedere una nuova deliberazione delle camere, correttiva della legge approvata a conclusione di un lungo e faticoso iter parlamentare", con questa formula il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha promulgato il cosiddetto ddl Gelmini relativo a "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario".
Pur sottolineando che "l'attuazione della legge è del resto demandata a un elevato numero di provvedimenti, a mezzo di delega legislativa, di regolamenti governativi e di decreti ministeriali; quel che sta per avviarsi è dunque un processo di riforma, nel corso del quale saranno concretamente definiti gli indirizzi indicati nel testo legislativi e potranno essere anche affrontate talune criticità, riscontrabili in particolare negli articoli 4, 23 e 26", il capo dello Stato ha lasciato un ampio spazio di azione al presidente del Consiglio dei Ministri, almeno fino a che avrà una maggioranza parlamentare.

La Ministra Gelmini ha dichiarato: "Esprimo la mia piena soddisfazione per la promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica. Terremo in massima considerazione le sue osservazioni. Appare evidente dall'analisi dei punti rilevati che nessuno di essi tocca elementi portanti e qualificanti della legge. Aver approvato la legge sull'università è un segnale positivo per il Paese perché dimostra che, seppur tra mille difficoltà, è possibile realizzare riforme".

Ma a quali articoli della legge si riferiscono i rilievi del capo dello Stato?

Articolo 6, concernente il titolo di professore aggregato: il problema nasce da una ripetizione di due commi simili che "pur non lasciando la norma, da un punto di vista sostanziale, spazio a dubbi interpretativi della reale volontà del legislatore, si attende che ai fini di un auspicabile migliore coordinamento formale, il governo adempia senza indugio assunto dal Ministro Gelmini nella seduta del 21 dicembre in Senato, eventualmente attraverso la soppressione del comma 5 dell'articolo";
Articolo 4, che nasce da una richiesta della Lega Nord: "Per quanto conce l'articolo 4 relativo alla concessione di borse di studio agli studenti, appare - al Presidente Napolitano - non pienamente coerente con il criterio del merito nella parte in cui prevede una riserva basata anche sul criterio dell'appartenenza territoriale'';
Articolo 23, che disciplina i contratti di insegnanti per esperti: "appare di dubbia ragionevolezza nella parte in cui aggiunge una limitazione oggettiva riferita al reddito ai requisiti soggettivi di carattere scientifico e professionale";
Articolo 26, che riguarda la disciplina dei "lettori di scambio": "è opportuno che l'art. 26, nel prevedere l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 2 del 2004 sia formulato in temini non equivoci e corrispondenti al consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte Costituzionale". Di fatto, i lettori internazionali hanno gli stessi diritti di quelli italiani.

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